Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









C.M. 23/05/2006 n. 8895

Articolo 12 (Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici) Le norme previste per il periodo transitorio riguardano tutti gli impianti termici per il riscaldamento invernale, siano essi nuovi o già esistenti all'entrata in vigore del decreto legislativo, come dichiarato esplicitamente nel testo dell'articolo. Molti sono i passaggi normativi nel testo del decreto, negli allegati e negli atti di accompagnamento che confermano questa interpretazione. E' particolarmente significativo il comma 13 dell'allegato I.: se il volere del legislatore era di applicare tale allegato solo agli impianti degli edifici nuovi o ristrutturati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, non avrebbe avuto alcun senso precisare che "Le attività di accertamento e ispezione avviate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normati1.a preesistente per un biennio a partire dalla predetta data di entrata in vigore.". Sulla base di quanto sopra si deduce che il legislatore intendesse intervenire sulle nuove realizzazioni e sulle ristrutturazioni edili ed impiantistiche, ivi incluse le mere sostituzioni di caldaia, nei modi e nei tempi indicati all'articolo 3, e sulle norme riguardanti l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici (di tutti gli impianti termici, preesistenti e nuovi) secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12. Inoltre, anche in relazione alla definizione di "impianto termico" riportata al punto 12 dell'allegato A, l'articolo 13 assoggetta alla sua disciplina, fino dall'entrata in vigore del decreto legislativo, gli "impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale", escludendone, fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4 o delle norme attuative regionali, gli apparecchi per la sola produzione di acqua calda sanitaria di potenza nominale del focolare superiore anche ai 15 kW.

Articolo 16 (Abrogazioni e disposizioni finali) In relazione ad una apparente eterogeneità nella stesura delle disposizioni abrogative presenti in questo articolo, per principio giuridico generale e nell'ambito della delega conferita, un decreto legislativo ha valore di legge e prevale su precedenti leggi e decreti in tutti i punti di incompatibilità lasciando i provvedimenti preesistenti totalmente efficaci per il resto. Si evidenziano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni casi in cui il predetto principio è efficace: il comma 2, articolo 9, del decreto legislativo, subentra al comma 3, articolo 31, della legge 9 gennaio 1991 n. 10; il comma 1, allegato L, del decreto legislativo, subentra al comma 4, articolo 11, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, già modificato dal decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 551. Allegato A (Ulteriori definizioni) Comrna 12 (impianto termico) Nell'applicare l'ultimo periodo della definizione del concetto di impianto termico, si deve tenere conto solo degli apparecchi fissi, alimentati ad energia elettrica o a combustibile liquido o gassoso, e dotati, da parte del costruttore, dei necessari dati di targa fra cui necessariamente il valore della potenza nominale del focolare. Restano esclusi dal computo gli apparecchi portatili di emergenza (che, in quanto tali, non sono destinati "al servizio di una specifica unità immobiliare") e, come si evince dal primo periodo della definizione, gli apparecchi destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria per uso unifamiliare. Si segnala che, per un errore redazionale, compaiono due distinti commi numero 20, contenenti uno la definizione di parete fittizia e l'altro quella di ponte termico. Non sembra tuttavia che la cosa possa creare dubbi interpretativi o difficoltà applicative. AlIegato E (Relazione tecnica) Punfo 1 (Informazioni generali) La classificazione dell'edificio richiesta al 5° capoverso deve evidentemente avvenire in base alla categoria di cui all'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, regolamento attuativo della legge 9 gennaio 1991 n. 10. Prima fincatura: l'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai fini dell'articolo 5, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 (utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e dell'allegato I, comma 14 e non "dell'articolo 10, comma 16", come erroneamente riportato, del decreto legislativo. Seconda fincatura: il riferimento non è l'articolo 4, comma 1, della legge 10 (abrogato), ma l'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo. Terza fincatura: l'ulteriore indicazione richiesta in merito alla disciplina di riferimento

articolo 4, comma 2, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, non è pertinente, a seguito dell'abrogazione dei comma citato fatta all'articolo 16 del decreto legislativo. Punto 6 (Principali risultati dei calcoli) Nel testo si fa più volte riferimento ai "valori limite riportati all'articolo 10 del decreto legislativo" ne1 quale erano contenute, in una stesura non definitiva, le norme e le tabelle poi inserite in parte nell'allegato C ed in parte nell'allegato I del decreto legislativo. Considerato che l'attuale articolo 10 contiene norme sul monitoraggio dell'attuazione della legge, che nulla hanno a che fare con le caratteristiche fisiche degli elementi costruttivi, l'errore appare evidente e risulta agevole, per un tecnico, individuare i giusti passaggi della norma a cui fare riferimento. Allegati F e G (Rapporti di controllo tecnico) Punto A (identificazione dell'impianto) Nel caso di impianti dotati di più generatori di calore, alla prima scheda va allegata una scheda per ogni ulteriore generatore. Note finali (Avvertenze per il tecnico ed il responsabile dell'impianto) L'esempio riportato al punto 4 è indicativo e i valori della superficie di ventilazione riportati non sono riferibili ad una centrale termica. La messa fuori servizio dell'impianto e la diffida al suo utilizzo sono provvedimenti eccezionali, giustificati solo dalla necessità di ripristinare le condizioni di sicurezza per le persone, per gli animali e per le cose. L'interruzione di un servizio essenziale quale il riscaldamento invernale non può essere giustificata da una mancata ottimizzazione dell'efficienza energetica, ferma restando la sanzionabilità della fattispecie a norma di legge. Allegato I (Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici) Comma 1 Con questo comma sono fissate, per tutte le categorie di edifici, le prestazioni energetiche minime da raggiungere, lasciando al progettista ampia libertà di scelta tra tutte le possibili soluzioni realizzative per il raggiungimento del risultato. La determinazione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e la verifica che Io stesso risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1, punto 1, dell'allegato C, è la scelta progettuale ottimale e non deve essere necessariamente accompagnata dalle verifiche previste ai commi 6, 7 e 8 che rappresentano, per tutte le categorie di edifici come indicato al comma 5, una opzione alternativa volta alla semplificazio- ne. Cornma 2 Il comma impone, nel caso di interventi sull'involucro edilizio che non ricadano nel campo di applicazione del comma 1, il rispetto di quanto stabilito ai commi 6, 7 ed 8, ed alla relativa parte dell'allegato C. Poiché i valori limite dell'allegato C si applicano a partire dall'l gennaio 2006, anche questo comma, in realtà si applica a decorrere da tale data. Si evidenzia che i commi 6, 7 ed 8 esentano dall'obbligo gli edifici della categoria E8. Comma 3 Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione integrale di impianti termici, la norma prevede il calcolo del fabbisogno energetico dell'edificio, pur consentendo valori decisamente superiori a quelli previsti per le nuove realizzazioni edilizie. Ciò è stato fatto per stimolare una diagnosi energetica completa e la realizzazione, se necessario, degli interventi correttivi più energeticamente rilevanti ed economicamente convenienti, senza tuttavia costringere gli interessati a ristrutturare tutto l'edificio. Comma 4 Nel caso di mera sostituzione del generatore di calore (con installazione di un nuovo generatore di potenza non superiore a quella del preesistente per oltre il 10%) gli adempimenti sono ulteriormente semplificati e circoscritti all'adozione di generatori di qualità e di adeguati sistemi di termoregolazione. Con questa norma di semplificazione il decreto legislativo n. 192/05 stabilisce che l'innalzamento dell'efficienza media del parco caldaie del Paese sia una delle misure più importanti per il contenimento dei consumi energetici e per la riduzione delle emissioni inquinanti del settore. In una situazione impiantistica diversificata e variegata come quella italiana, in relazione alle tipologie e ai contesti urbanistici e sociali presenti, questa disposizione può porre problematiche di adeguamento impiantistico difficilmente catalogabili a priori, in particolare nel caso di impianti collegati a canne fumane collettive ramificate, molto diffuse in ambito condominiale e particolarmente delicate sotto il profilo della sicurezza. Premesso che già il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 551, consente lo scarico a parete dei fumi di combustione quando il generatore sia di alta qualità ed il sistema di evacuazione al tetto sia inesistente o inadatto, auspicabile che, in presenza di specifiche situazioni, descritte e motivate da professionisti, e di impegni programmatori da parte dei proprietari, gli Uffici tecnici comunali manifestino una giusta dose di flessibilità nelle modalità e nei tempi di realizzazione degli interventi, tenendo conto in particolare della assoluta necessita di privilegiare le esigenze di sicurezza delle persone e delle cose. Per quanto riguarda il testo in dettaglio, le condizioni di cui alla lettere a), b),

c) e d) dell'allegato I, comma 4, del decreto legislativo n. 192/05 appaiono attinenti più alla realizzazione dell' impianto ed alle caratteristiche funzionali dei suoi comonenti piuttosto che a scelte di natura progettuale o relative al combustibile da utilizzare. Il riferimento esplicito alla temperatura del fluido termovettore “in corrispondenza delle condizioni di progetto", tuttavia, presuppone l'esistenza di un progetto a cui fare riferimento. In tal caso e sufficiente un'attestazione di conformità al progetto da parte dell'installatore abilitato. Altrimenti, ad avviso di questa Direzione Generale, potrebbe essere effettivamente necessario l'intervento di un professionista, che provveda, se non ad una verifica progettualc dell'intero impianto, quanto meno ad una valutazione più approfondita delle future coridizioni di funzionamento. Analogamente, il riferimento alla marcatura di rendimento energetico prevista da1 decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996 n. 660, non sembra voglia imporre necessariamente il passaggio ad un combustibile gassoso, purché si ottengano analoghi livelli di rendimento. Il riferimento di cui al punto c) deve intendersi "al successivo" e non "al precedente" comma 12. Comma 5 Questo comma, come il comma 2 e per le medesime ragioni, si applica a partire dall'1 gennaio 2006. Le disposizioni ivi previste vogliono costituire una alternativa, a scelta dell'interessato, a quanto fissato al comma 1, per tutti gli edifici nuovi, ampliati o ristrutturati. Se si rispettano pertanto i limiti di trasmittanza termica fissati ai commi 6, 7 ed 8 e si garantisce un buon rendimento medio stagionale dell'impianto termico, il calcolo dettagliato del fabbisogno può essere omesso, attribuendo all'edificio, o porzione interessala, il valore massimo ammesso dalla norma. Il rimando ai "limiti fissati ai commi 6, 7 ed 8" e non "alle disposizioni dei commi 6, 7 ed 8" consente di affermare che gli edifici di categoria E8, mentre sono esentati dall'obbligo di rispetto dei limiti in caso di intervento parziale, come precisato cori riferimento al comma 2, non sono esclusi dall'applicarli volontariamente, come alternativa al calcolo del fabbisogno globale. Il rispetto dei vincoli e delle alternative poste in questo comma garantisce la corrispondenza dei risultati cori la metodologia di calcolo del fabbisogno prevista al comma 1 nei casi in cui il rapporto tra la superficie trasparente e la superficie disperdente totale rientri al di sotto del 10% per le villette unifamiliari e del 20% per gli edifici di maggiore dimensione. Nella realtà, in considerazione di alcuni margini di sicurezza che sono stati posti nel calcolo, con questo metodo si sottostima l'efficienza energetica dell'edificio attribuendogli un consumo maggiore di quello che verrebbe operando conformemente al comma 1. Per quanto riguarda soluzioni architettoniche diverse, ed in particolare per quelle che privilegiano ampie superfici vetrate, che possono trovare giustificazione anche in altre considerazioni, si consiglia l'utilizzo del metodo previsto al comma 1. Allegato L (Regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti termici) Comma 1 Secondo le segnalazioni pervenute da diverse Associazioni di operatori o consumatori, questo comma è stato da taluni interpretato come una modifica della frequenza dei controlli di sicurezza sugli impianti di riscaldamento e sugli apparecchi. A maggior chiarimento del testo normativo si precisa quanto segue:

 

Pagina 2/3 - pagine: [1] [2] [3]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional